Provvediamo a divulgare quanto in appresso, ritenendo utile porre all'attenzione dei Colleghi il caso, in quanto significativo per chiarire molti aspetti di come approcciarsi agli incarichi.
IL DIRETTORE DEI LAVORI È SEMPRE RESPONSABILE
DEGLI ABUSI EDILIZI COMMESSI NEL SUO CANTIERE
Con Sentenza n° 33387/2018 la Corte di Cassazione afferma che il direttore dei lavori è sempre responsabile degli abusi edilizi commessi nel suo cantiere, ossia per aver eseguito opere edilizie in assenza ed in totale difformità dal permesso di costruire.
Il direttore dei lavori ha una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, pertanto è responsabile dal punto di vista penale della corretta esecuzione delle opere rispetto al permesso di costruire; in caso contrario deve comunicarlo al dirigente o al responsabile o addirittura rinunciare all’incarico.
Il caso in riguarda il ricorso presentato da un geometra volto all’ottenimento della riforma della sentenza con cui era stato ritenuto responsabile, nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori, di opere in difformità rispetto al progetto approvato. L’opera consisteva in due muri perimetrali, interventi di completamento della recinzione di un terreno, sul quale i proprietari dello stesso, avevano edificato due costruzioni abusive (parte in assenza del permesso di costruire e parte in totale difformità).
Viene, quindi, contestata e ritenuta realizzata in totale difformità dai permessi di costruire, anche l’esecuzione del muro di recinzione.
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
A conclusione dell’iter giudiziario, la Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte di Appello di Lecce e del giudice di prime cure: il geometra è responsabile in quanto, nella qualità di progettista e direttore dei lavori, non ha ottemperato agli obblighi di controllo, denuncia e di dimissione dall’incarico previsti dall’art. 29 del dpr 380/2001.
Il professionista è stato condannato, alla pena di 2 mesi di arresto e a 6.000 euro di ammenda per l’esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione (articolo 44, comma 1, lettera b), del Testo unico.
SULLA RESPONSABILITÀ DIRETTORE DEI LAVORI
In riferimento alle responsabilità in capo al direttore dei lavori, i giudici di palazzo Spada ricordano che ai sensi dell’art.29, comma 2, del dpr 380/2001 si ha che:
1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.
Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall’albo professionale da tre mesi a due anni.
Pertanto, a differenza di quanto accade per il proprietario e similmente per il titolare del permesso di costruire, il legislatore ha configurato in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia.
A detta della Cassazione, il direttore dei lavori non è solo responsabile in caso di omesso controllo sulla corretta esecuzione delle opere rispetto al permesso di costruire, ma deve dissociarsi dalla condotta illecita commessa da altri, anche se si tratta del suo committente.
Accertata la violazione rispetto a quanto indicato nel permesso di costruire, il direttore dei lavori deve comunicarlo al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale; nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, deve inoltre rinunciare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente.
La sentenza ha confermato, quindi, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’art. 29 attribuisce al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, secondo cui:
- il direttore dei lavori non risponde degli illeciti edilizi solo se presenta denuncia di detti illeciti ai competenti uffici dell’Amministrazione comunale e se rinuncia all’incarico osservando per entrambi gli adempimenti l’obbligo della forma scritta
- la responsabilità penale del direttore dei lavori si giustifica nel dovere che incombe sullo stesso di accertare i presupposti legali indispensabili prima dell’inizio dei lavori commissionati e di constatare la perfetta corrispondenza dell’opera in fase di esecuzione rispetto al progetto approvato: ove le difformità siano riscontrate, questi deve formalmente e puntualmente dissociarsi, informandone il committente e l’autorità comunale
- non è esente da responsabilità il direttore dei lavori che, senza che abbia formalizzato la rinuncia all’incarico, si disinteressi dell’esecuzione delle opere
RESPONSABILITÀ DEI PROPRIETARI
Al contrario, per confermare la responsabilità dei proprietari del terreno su cui sono realizzati gli interventi illegittimi è necessario fare delle valutazioni caso per caso:
- se il proprietario del terreno non ha commissionato l’abuso, ed è quindi rimasto estraneo all’attività edificatoria, non ha la responsabilità degli interventi illegittimi
- se il proprietario, anche se non ha commissionato direttamente i lavori, è a conoscenza degli abusi da cui può trarne dei benefici, è responsabile degli interventi illegittimi
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio – Presidente –
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere –
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere –
Dott. REYNAUD Gianni F. – rel. Consigliere –
Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. N.E., nata a (OMISSIS);
2. T.A., nato a (OMISSIS);
3. C.B., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/03/2017 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio Romano che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per il ricorrente ……in sostituzione …………. che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
- Con sentenza del 31 marzo 2017, la Corte d’appello di Lecce ha respinto gli appelli proposti dagli odierni
ricorrenti ………………….. e ha confermato la condanna loro inflitta alla pena di due mesi arresto e 6.000 Euro di ammenda ciascuno per il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. b), per avere eseguito opere edilizie in assenza ed in totale difformità dal permesso di costruire. - Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensore dei suddetti imputati,
deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. - Con il primo motivo del ricorso cumulativamente proposto per N.E. e C.B. si deducono, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l’erronea applicazione dell’art. 110 c.p., artt. 192 c.p.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b), ed il vizio di motivazione in ordine alla conferma della loro penale responsabilità, nonostante l’assenza di prova di un qualsivoglia contributo concorsuale all’attività illecita esclusivamente posta n essere da C.C. – rispettivamente, marito e padre dei ricorrenti – come dal medesimo confessato. Si osserva, in particolare, come gli indizi valorizzati dalla Corte territoriale per sostenere la sussistenza del loro concorso nel reato – sostanzialmente, la qualità di comproprietaria del terreno della N. e quella di utilizzatore delle opere abusive per il C., unitamente allo stretto vincolo familiare con il reo confesso – siano inconsistenti e la motivazione sia conseguentemente carente ed illogica.
- Con il secondo motivo i suddetti ricorrenti deducono il vizio di illogicità della motivazione in ordine al
trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte d’appello indicato in modo preciso e dettagliato quali elementi fossero ostativi all’accoglimento del motivo di gravame sulla riduzione della pena ed avendo omesso di graduare la stessa differenziando le diverse posizioni degli imputati. - Con il ricorso proposto nell’interesse del geom. T.A. ritenuto responsabile nella qualità di progettista e
direttore dei lavori – si lamenta l’erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44 e 45 e dell’art. 40 c.p., nonché il vizio di motivazione per non essere stato accertato su quale particella catastale insistessero i due manufatti edificati in assenza di permesso di costruire e, in particolare, se gli stessi fossero ubicati sulle particelle nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) (dove alla data dell’accertamento il ricorrente aveva dato il fine lavori in relazione al muro di cinta per cui aveva svolto il ruolo di progettista e direttore dei lavori su incarico dei coniugi C. e N., non potendo quindi più rivestire alcuna responsabilità), ovvero sulla particella n. (OMISSIS), dove per la realizzazione di altro muro di cinta per cui egli parimenti figurava come progettista e direttore dei lavori non ne era stata formalmente comunicata l’ultimazione, essendo gli stessi comunque di fatto terminati alla data dell’accertamento. Quanto all’esecuzione dei due muri di cinta in difformità dal progetto, il ricorrente osserva come la motivazione
della sentenza sia del tutto assente e come la difformità sia stata sanata, giusta le dichiarazioni rese in processo dal tecnico comunale ing. A.. Motivi della decisione
Il ricorso proposto nell’interesse di N.E. è inammissibile per manifesta infondatezza genericità, avendo la
Corte territoriale richiamato e correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità in materia di affermazione della penale responsabilità per reati urbanistici ed edilizi del comproprietario dell’autore materiale del reato.
ln proposito, è noto come questa Corte abbia da tempo composto un contrasto di giurisprudenza che aveva al proposito visto contrapporsi due diversi orientamenti.
Secondo una prima tesi, il proprietario che, essendo consapevole che sul suo terreno viene eseguita da un terzo una costruzione abusiva e potendo intervenire, deliberatamente se ne astiene, realizzerebbe una condotta omissiva che renderebbe possibile la commissione dell’abuso, il quale, quindi, sarebbe conseguenza diretta anche della sua omissione, sicché l’ipotesi si inquadrerebbe nella previsione del primo e non del secondo comma dell’art. 40 cod. pen., senza che per l’esistenza del rapporto di causa-effetto occorra un ulteriore obbligo giuridico di impedire l’evento (Sez. 3, 12/07/1999, Cuccì; Sez 3, 14/07/1999 Mareddu e a.; Sez. 3, 14/10/1999, Di Salvo).
In ogni caso – aggiungeva la citata giurisprudenza – la posizione di garanzia sarebbe ricavabile dall’art. 42, secondo comma, Cost., nella parte in cui pone limiti al diritto di proprietà ai fini di assicurarne la funzione sociale, sicché la responsabilità deriverebbe comunque dalla generale previsione di cui all’art. 40 cpv. cod. pen. Da ultimo si poneva in luce che in tali situazioni sarebbe comunque ravvisabile un concorso morale, poiché “grazie alla tolleranza del proprietario, l’autore dell’illecito è lasciato nella disponibilità del terreno che gli consente di costruire l’opera senza concessione: il che è assai più che dar luogo ad un rafforzamento della volontà dell’autore” (Sez. 3, 12/07/1999, Cuccì; Sez 3, 14/07/1999 Mareddu e a.; Sez. 3, 14/10/1999, Di Salvo. La conclusione è stata successivamente condivisa da Sez. 3, 12/02/2000, Isaia; Sez. 3, 12/11/2002, Bombaci). Secondo un opposto orientamento, invece, “il proprietario di un’area su cui viene realizzata una costruzione
abusiva, il quale sia rimasto estraneo alla relativa attività edilficatoria anche in veste di semplice committente dei lavori, non ha – perché non impostogli da alcuna norma di legge – l’obbligo giuridico di impedire o di denunciare l’attività illecita di costruzione abusiva da altri su detta area posta in essere” (Sez. 3, 16/05/2000, Molinaro e a.).
Anzi, si osservava richiamandosi la previsione oggi contenuta nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29, la legge, “pur indicando alcuni soggetti (il titolare della concessione edilizia, il committente, il costruttore, il direttore dei lavori) che sono tenuti a garantire la conformità dell’opera alla concessione edilizia e pertanto sono da ritenere responsabili dell’eventuale costruzione in assenza di concessione, tra essi non include il proprietario del terreno. Or se non v’è alcuna norma di legge che impone a carico del proprietario dell’area l’obbligo di impedire la costruzione abusiva, è da escludere che un tale soggetto possa rispondere del reato edilizio sol perché è rimasto inerte dinanzi all’illecito commesso da altri” (Sez. 3, 04/04/1997, Celi; Sez. 3, 09/01/2003, Costa; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 47083 del 22/11/2007, Tartaglia, Rv. 238471; Sez. 3, n. 44202 del 10/10/2013,
Menditto, Rv. 257625).
Quest’ impostazione – divenuta largamente maggioritaria nella giurisprudenza di legittimità – è senza dubbio condivisibile, poiché l’inerzia di chi non rivesta una posizione di garanzia ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29 non ha rilievo penale. La vera natura di tale disposizione, di fatti, non è quella assegnatale dalla giurisprudenza tradizionale – di individuare i soggetti attivi di un presunto reato proprio che, salvo specifiche ipotesi, tale invece non è (v., di recente, Sez. 3, Sentenza n. 45146 del 08/10/2015, Fiacchino e a., Rv. 265443), bensì quella di estendere la responsabilità penale delle figure indicate nel caso di omesso, costante, controllo, anche sulla condotta altrui, circa la conformità delle opere in corso d’esecuzione ai parametri di legalità sostanziale contenuti nel titolo, negli strumenti urbanistici, nelle disposizioni di legge. Tale forma di responsabilità non può dunque essere ascritta a soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 29 TUE, e quindi non può riguardare il (com)proprietario dell’immobile sul quale si eseguono i lavori abusivi che – non rivestendo alcuna delle altre qualità indicate nella disposizione – resti del tutto inerte rispetto all’altrui condotta illecita.
La conclusione, evidentemente, non esclude la possibile responsabilità penale del proprietario che – pur non essendo committente, costruttore o titolare del permesso di costruire (né, ovviamente, direttore dei lavori) – ponga in essere qualche contributo, materiale o anche soltanto morale, all’attività di illecita trasformazione del territorio posta in essere direttamente da terzi. Laddove, come nella specie con riguardo alla ricorrente N., vi sia un vincolo di parentela o coniugio – ciò che peraltro spesso accade nella pratica – un consolidato orientamento di questa Corte ammette la possibilità di utilizzare elementi di prova indiziaria desunti dalla fattispecie concreta per dimostrare la sussistenza della responsabilità concorsuale.
Si è dunque affermato che in tema di reati edilizi, l’individuazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell’abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, desumibili dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dall’interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, dai rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, dalla presenza di quest’ultimo in loco e dallo svolgimento di attività di vigilanza nell’esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi (Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014, Langella e a., Rv. 261522; Sez. 3, n. 25669 del 30/05/2012, Zeno e a., Rv. 253065). Pena la sostanziale applicazione del ripudiato principio della responsabilità formale per il mero possesso della qualità, si è successivamente chiarito che la prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall’interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto quali quelli più sopra indicati (Sez. 3, n. 38492 del 19/05/2016, Avanato, Rv. 268014).
Nel caso di specie, per la signora N. la Corte territoriale ha innanzitutto valorizzato la disponibilità giuridica e di fatto del terreno di cui ella era comproprietaria con il marito e l’interesse alla realizzazione delle opere
abusive, ricavandoli logicamente – in conformità alla citata giurisprudenza – dal fatto che ella aveva richiesto (e ottenuto) insieme al marito i due permessi di costruire per la recinzione del fondo agricolo e aveva altresì sottoscritto la dichiarazioni di ultimazione dei lavori di cui al primo dei due.
In secondo luogo, nella sentenza impugnata si legge che “il rapporto di coniugio intercorrente tra i due imputati non potrebbe non rilevare quale indice univoco della compartecipazione, anche solo morale,
della N. nel reato commesso dal marito, non essendo ragionevole pensare che quest’ultimo potesse aver tenuto la moglie all’oscuro della realizzazione di opere delle dimensioni di quelle in contestazione e potesse averle realizzate senza il consenso della medesima”. Si aggiunge che “non sono in alcun modo emersi né sono stati allegati dalla difesa – dati precisi che consentano di…propendere per la ricorrenza nel caso di specie di una dissociazione tra proprietà e signoria effettiva sul bene che induca a negare la partecipazione della medesima al reato contestatole”.Diversamente da quanto si deduce in ricorso, tali ultimi elementi non sottendono un’inammissibile inversione dell’onere di prova circa la sussistenza di un contributo concorsuale e, dunque, di un presupposto della responsabilità penale che compete invece all’accusa di dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio, ma confortano sul piano indiziario la conclusione raggiunta nelle concordi valutazioni dei giudici di primo e secondo
grado e trovano fondamento giuridico anche in quel particolare obbligo di vigilanza ed in quella posizione di garanzia che, per il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29, la signora N. aveva assunto quale (con)titolare dei due permessi di costruire richiesti ed ottenuti, posto che – come chiaramente emerge dai principi più sopra richiamati – la circostanza vale a qualificare diversamente la posizione del comproprietario che pure non abbia materialmente commesso l’abuso.
Ed invero, le opere oggetto di contestazione – hanno accertato i giudici di merito – sono state realizzate sul medesimo terreno (che, al di là delle diverse particelle catastali, era un unico fondo agricolo di 5.452 mq., come si legge nella sentenza di primo grado) e furono sostanzialmente coeve e, in ogni caso, realizzate prima della comunicazione dell’ultimazione dei lavori di cui al secondo permesso di costruire, sicché la citata disposizione poneva in capo alla comproprietaria e titolare del permesso di costruire l’obbligo di vigilare affinché i lavori edilizi effettuati fossero conformi al titolo (anche) da lei ottenuto. La circostanza che ella – pur risiedendo con il marito, notano peraltro i giudici di merito, nello stesso paese dove insisteva, a circa un km. di distanza dalla sua abitazione, il fondo in questione – costituisce al contempo un logico, ulteriore, fortissimo indizio di corresponsabilità quantomeno morale, sicché la valutazione di merito si sottrae a sindacato in sede di legittimità.
Deve, peraltro, osservarsi, che, essendo stata appunto contestata e ritenuta anche l’esecuzione del muro di recinzione in totale difformità dai permessi di costruire – ipotesi che, di per sé, giustifica l’integrazione
dell’ascritto reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b), la ricorrente ha non censurato in alcun modo questa seconda ratio decidendi sicchè il ricorso è generico, avendo questa Corte ripetutamente affermato il difetto di specificità, con violazione dell’art. 581 cod. proc. pen., del ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, Rv. 250972; Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata) e, sotto altro angolo visuale, negli stessi casi, il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l’eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all’accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506). Del pari generico ed inammissibile è il secondo motivo del ricorso proposto da N.E., con cui la medesima contesta il vizio di motivazione circa la reiezione della doglianza volta ad ottenere la riduzione della pena. Nel respingere sul punto il gravame, la Corte territoriale ha osservato che la pena inflitta all’imputata – come ai correi – era del tutto congrua in rapporto alla pluralità delle opere abusive (parte in assenza di permesso di costruire e parte in totale difformità) e la doglianza era peraltro generica, non essendo stato allegato alcun concreto elemento da cui si potesse desumere l’eccessività della pena inflitta.
Al di là della genericità anche dell’odierno ricorso – che si limita ad indicare che la Corte non avrebbe
differenziato le posizioni dei diversi correi, rilievo che ovviamente non vale per l’autore materiale del fatto C.C., che ha riportato condanna a pena ben superiore – la sentenza si sottrae a censure, posto che il percorso logico seguito dai giudici di merito è stato adeguatamente esposto, non appare inficiato da illogicità manifesta e non è dunque sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). D’altra parte, può altresì richiamarsi il principio secondo cui, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale – di gran lunga è quella nella specie applicata alla signora N. – non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del
05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore).
Ad identiche conclusioni deve giungersi con riguardo al ricorso proposto da T.A., del pari inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. A differenza di quanto accade per il mero (com)proprietario e similmente invece al (con)titolare del permesso di costruire, all’evidente fine di realizzare una tutela più forte dei beni oggetto di protezione penale, il legislatore ha da tempo configurato in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia (Sez. 3, 24/02/2004, Soldà) e lo ha fatto non soltanto addebitandogli le conseguenze penali
dell’omesso controllo sulla corretta esecuzione delle opere rispetto al permesso di costruire (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29, comma 1), ma imponendogli altresì di “dissociarsi” dalla condotta illecita da altri commessa, anche se trattisi del suo stesso committente. In particolare, “il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.
Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente” (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29, comma 2).
Se quest’ultima disposizione prevede una causa personale di non punibilità che vale esclusivamente per il reato nella forma omissiva e che consente al professionista di sfuggire all’applicazione delle sanzioni qualora adempia alle prescrizioni previste nel tassativo modello legale, essa – letta unitamente alla norma contenuta nel primo comma – individua invece una vera e propria posizione di garanzia che fonda la penale responsabilità del direttore dei lavori nel caso di condotta da altri commessa. Non si tratta, tuttavia, di una responsabilità oggettiva, essendo sempre necessario che il tecnico “sia cosciente della esecuzione illecita e, volutamente o per negligenza, non ponga in essere quanto gli si impone” (Sez. 3, 04/02/1994, Romagnolo).
3.1. Il ricorrente non deduce il difetto di elemento soggettivo, limitandosi invece a porre una questione formale – che appare formalistica e che, in ogni caso, è stata logicamente disattesa dalla sentenza impugnata – sul fatto che non vi sarebbe prova della particella sui cui furono edificati i due manufatti completamente abusivi perché non oggetto dei due permessi di costruire, esclusivamente relativi a muri di recinzione del fondo, presentati a seguito di progetto predisposto dal geom. T. e rispetto alla cui realizzazione questi aveva altresì assunto il formale ruolo di direttore dei lavori. Se la particella fosse quella oggetto dell’edificazione del primo tratto di muro di recinzione – allega il ricorrente – la sua responsabilità non potrebbe essere invocata perché egli era cessato dalla qualità di
direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione delle opere del 10 luglio 2012.
Il ricorrente, tuttavia, non si confronta con la sentenza impugnata, la quale afferma che i lavori oggetto del secondo permesso di costruire – iniziati il 14 febbraio 2012 – erano relativi al “completamento della recinzione del terreno sul quale le opere abusive furono eseguite”, sicché non v’è dubbio che, sia che fossero state effettuate prima del febbraio 2012 quando si svolgevano i lavori del primo permesso di costruire, rilasciato nel luglio 2009, sia che fossero state effettuate dopo, quando il geom. T. ancora non aveva concluso il suo mandato, egli aveva l’obbligo penalmente sanzionato di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere e dissociarsi dalla condotta illecita di C.C. secondo le modalità più sopra descritte.
Manifestamente infondato, poi, è il rilievo secondo cui dalla deposizione testimoniale del tecnico comunale A. si ricaverebbe che alla data del sopralluogo anche il secondo muro di recinzione era terminato: la circostanza, desumibile anche dalla sentenza impugnata, che descrive opere ultimate, non scalfisce la tenuta logica della sentenza, essendo evidente che ciò che viene imputato al direttore dei lavori è, appunto, l’omissione di vigilanza rispetto alla realizzazione di opere di fatto eseguite in difformità dal permesso di costruire.
Quanto al fatto che rispetto lla difformità nell’esecuzione dei muri di recinzione – realizzati per un’altezza di mt. 2,5 anziché di mt. 1 con sovrastante recinzione metallica – vi sarebbe stata sanatoria e sul punto la sentenza impugnata non rende alcuna motivazione, si tratta di motivo inammissibile perché non risulta essere stata dedotto nel gravame di merito. Richiamando consolidati principi affermati con riguardo alla causa di inammissibilità di cui all’art. 606 c.p.p., comma 3, ult. parte, deve ribadirsi che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l’atto d’appello, occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il
motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Nella specie ciò non è stato fatto e per ciò solo il ricorso sarebbe inammissibile per genericità.
Deve aggiungersi che l’esame dell’atto d’appello ha consentito al Collegio di verificare che la questione n parola non era stata effettivamente dedotta, sicché non può sul punto prospettarsi il vizio di motivazione, ricavandosi peraltro dal disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 3, il principio secondo cui è precluso dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni di cui il giudice dell’impugnazione sul merito non era stato investito (cfr. Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas e aa., Rv. 258553).diverse conclusioni deve invece giungersi con riguardo al ricorso proposto nell’interesse di C.B., a
differenza della madre non (com)proprietario né (con)titolare dei permessi di costruire. La sua affermazione di responsabilità – nel capo d’imputazione fondata sul ruolo di committente delle opere che il medesimo avrebbe rivestiti, ma che non ha trovato conferma nelle prove acquisite – è stata fondata, oltre che sullo strettissimo legame di parentela con il padre, reo confesso dell’abuso, unicamente sul fatto che al momento del sopralluogo egli fu trovato presente e fu riscontrato l’utilizzo da parte sua degli immobili abusivi. Se, tuttavia, il rapporto di parentela con l’autore materiale dell’abuso non vale ovviamente quale indizio di corresponsabilità al di fuori della contitolarità del bene, il fatto che egli utilizzasse le opere abusive quando le stesse erano già, pacificamente, ultimate, non può certo consentire di desumerne, in assenza di ulteriori indizi, un ruolo concorsuale. Deve pertanto essere ritenuta manifestamene illogica l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui non “risulta provato, con certezza, che le opere abusive fossero state ultimate prima che
egli ne acquisisse la disponibilità”, trattandosi di un’inammissibile inversione dell’onere della prova circa un forte elemento indiziario posto a base della condanna ed eliminando il quale la stessa rivela la propria assoluta inconsistenza. Limitatamente al ricorrente C. – restando assorbito il secondo motivo di ricorso – la sentenza impugnata deve dunque essere annullata, senza rinvio per essere nel frattempo maturata la prescrizione massima quinquennale (il reato è stato accertato, con opere già ultimate, il 27 novembre 2012 e non risultano sospensioni del termine di prescrizione).
Alla declaratoria di inammissibilità dei restanti due ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno SENTENZA 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di C.B. per essere il reato estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibili i ricorsi di N.E. e T.A. che condanna al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2018