POS PROFESSIONISTI: E' proprio obbligatorio ? - Possibilità di ovviare legittimamente l’adempimento ?
Come ormai noto dal 30 giugno il Governo ha introdotto anche per i professionisti, l’obbligo di avere presso i propri Studi professionali un Pos che consenta di accettare i pagamenti effettuati dai clienti con l'oramai diffusissimo utilizzo delle carte elettroniche di pagamento.
Seppur è indubbia la comodità e l'immediatezza del pagamento, è altrettanto innegabile che vi sia un ulteriore costo per coloro che risultino obbligati. Ma pare sia possibile ovviare legittimamente all'incombente.
Secondo quanto riportato dal quotidiano economico il Sole24Ore, per alcune categorie ordinistiche, fra le quali anche i Geometri, le norme consentirebbero di ovviare al vincolo legittimamente.
Pare infatti possibile, nell'osservanza di quanto all’art. 15, commi 4 e 4 bis (più specificatamente per le sanzioni) del DL n° 179 del 2021, il quale collega la sanzione alla mancata accettazione del pagamento elettronico, inserire apposita clausola nel "contratto di prestazione d'opera professionale" col cliente, modalità di pagamento alternative, purché rientrante fra quelle per i quali è prevista la tracciabilità come, ad esempio, il bonifico bancario.
Ciò in forza dei dettami previsti esplicitamente dall'Ordinamento Generale, che prevede che “I lavoratori autonomi instaurino coi propri clienti un rapporto di lavoro privatistico che è regolato dal Codice civile – così il Sole 24Ore – lasciando quindi liberi di scegliere se accettare o meno un incarico, fissandone per l'appunto, le condizioni ovvero modalità di pagamento. Poiché tale condizione si fonda sul presupposto che vi sia esplicito accordo tra le parti, possono contrattualmente stabilirsi, anche i termini e il metodo di pagamento da osservare”.
In conclusione -secondo il quotidiano Economico-, fra la Committenza ed il Professionista, può instaurarsi una disciplina economica dell’incarico, in osservanza delle disposizioni introdotte dal D.L. n° 1/2012 (c.d. decreto liberalizzazioni), nonché in deroga al D.M. n° 140/2012, sancendo l'accordo professionale anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e ss. del Codice Civile.
Occorrerà come spesso accade, vedere quali sviluppi vi saranno in tal senso.
Fonte Sole 24Ore